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Luglio
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Dichiarazione di fallimento: la Cassazione ribadisce il discrimen tra impresa commerciale ed agricola
In una recente pronuncia la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, sent., 08.08.2016, n. 16614) ha ribadito che
l’esonero dall’assoggettamento al fallimento dell’imprenditore agricolo non può dirsi sempre pieno ed
incondizionato. L’esenzione viene infatti a cadere quando sia insussistente, di fatto, il collegamento
funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135
c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e
silvicoltura.
