Danno da vacanza rovinata
Trib. Torino Sez. IX, 01-02-2008L.F. e altri c. M.T.I. La risarcibilità del "danno da vacanza rovinata" deriva dalla previsione dell'art. 13 della legge n.1084/1977, che dispone la risarcibilità di "qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore"; ed invero, allastregua di tale disposizione, nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza,per inadempimento, da parte del tour operator, delle prestazioni previste dal contratto e sulla base deimateriali promozionali, a costui spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche il risarcimento deldanno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza, eche...
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