Il conduttore non può ridursi il canone se l’immobile non risulta idoneo
Con la sentenza n. 18987 depositata il 27 settembre scorso la 3° Sezione civile della Corte di Cassazione ha
dichiarato illegittima la condotta del conduttore che non paga o riduce il pagamento del canone di locazione
a fronte dei difetti dell’immobile, difetti che però non diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso
pattuito. Ne costituiscono elementi di prova il fatto che il conduttore ha continuato a utilizzare l’immobile
nonostante il mancato pagamento dei canoni e il fatto che il contratto contiene elementi utili a far considerare
gli eventuali difetti manifestatisi nel corso della sua esecuzione come noti e quindi non occulti. La
sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto
qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti
un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
