a

Facebook

Instagram

+39.0683956409

Contattaci per una prima valutazione gratuita

Facebook

Instagram

Menu
 

Danno da vacanza rovinata

Studio Legale Collavini > Notizie del Blog  > Danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata

Trib. Torino Sez. IX, 01-02-2008
L.F. e altri c. M.T.I.

La risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” deriva dalla previsione dell’art. 13 della legge n.
1084/1977, che dispone la risarcibilità di “qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore”; ed invero, alla
stregua di tale disposizione, nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza,
per inadempimento, da parte del tour operator, delle prestazioni previste dal contratto e sulla base dei
materiali promozionali, a costui spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche il risarcimento del
danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza, e
che costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del
diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia e indipendentemente dalla configurabilità di un
illecito penale. Il danno da vacanza rovinata ai sensi dell’art. 2059 c.c. va riconosciuto anche in assenza di
reato qualora sussista una lesione dell’interesse del turista a godere del viaggio organizzato come occasione
di piacere, di svago o di riposo; quel che rileva, ai fini dell’ammissione al risarcimento ex art. 2059 c.c., è
l’ingiusta lesione ad un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non valutabili
economicamente.
FONTI
Massima redazionale, 2008


Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà
del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni
minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in
un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla
constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce
rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso. (Rigetta, Trib.
Lamezia Terme, 15/11/2011)
FONTI
CED Cassazione, 2015

Trib. Napoli, 30-12-2004
F.F. e altri c. Last Minute Tours S.p.A.

A seguito dell’inadempimento da parte dell’organizzatore del viaggio, che omettendo di fornire le
informazioni necessarie non permetta al cliente di potersi recare all’estero per la vacanza prenotata, il cliente
ha la possibilità di richiedere il danno da vacanza rovinata sul semplice presupposto della mancata attuazione
del proprio programma di vacanze, venendo ad essere lesi alcuni valori costituzionalmente tutelati quali
quello al diritto all’espatrio, al diritto – dovere di educazione dei figli, ecc, danno sussistente in re ipsa, senza
la necessità di dimostrare di non aver potuto fruire di una vacanza alternativa.

Cass. civ. Sez. III, 14-06-2016, n. 12143 (rv. 640214)

TRASPORTI – Contratto di viaggio turistico – In genere – Compravendita di biglietto aereo – Domanda risarcitoria per
“vacanza rovinata” – Onere di allegazione dell’acquirente – Contenuto e fondamento
L’acquirente di biglietto aereo che chieda la condanna dell’agente di viaggi al risarcimento del danno non patrimoniale
da “vacanza rovinata” ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del
pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. (Rigetta, Trib.
Treviso, 12/11/2012)
FONTI
CED Cassazione, 2016

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.