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Il conduttore non può ridursi il canone se l’immobile non risulta idoneo

Studio Legale Collavini > Notizie del Blog  > Il conduttore non può ridursi il canone se l’immobile non risulta idoneo

Il conduttore non può ridursi il canone se l’immobile non risulta idoneo

Con la sentenza n. 18987 depositata il 27 settembre scorso la 3° Sezione civile della Corte di Cassazione ha
dichiarato illegittima la condotta del conduttore che non paga o riduce il pagamento del canone di locazione
a fronte dei difetti dell’immobile, difetti che però non diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso
pattuito. Ne costituiscono elementi di prova il fatto che il conduttore ha continuato a utilizzare l’immobile
nonostante il mancato pagamento dei canoni e il fatto che il contratto contiene elementi utili a far considerare
gli eventuali difetti manifestatisi nel corso della sua esecuzione come noti e quindi non occulti. La
sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto
qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti
un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.

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